Bandiera 🏳🌈 illegale? Siamo proprio sicuri?
Il nostro consigliere Achille Taccagni chiarisce - da bravo avvocato - facendo una disamina approfondita della normativa in materia.
Ieri ho scritto che uno dei primi atti della nuova giunta Gargiulo è stata la rimozione della bandiera Lgbtqiap+ dalla facciata del comune. In serata il sindaco in persona, in un suo video che trovate qui (https://www.facebook.com/SimoneGargiuloSindaco/videos/365655741983574/), ha motivato il gesto con un presunto "rispetto delle regole": a chi, nei commenti, gli chiedeva di indicare quali regole venivano violate dall'esposizione della bandiera, ha risposto richiamando due faq (la 13 e la 14) pubblicate sul sito dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato a questo link: https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/quesiti.html?fbclid=
Ora, il sindaco Gargiulo è avvocato. In quanto tale conosce bene il sistema delle fonti e dovrebbe sapere che la risposta ad una faq pubblicata su un sito istituzionale non ha forza di legge. Per questo, nel rispondere a chi gli chiede di illustrare le norme che, a suo dire, vietano l’esposizione della bandiera arcobaleno sulla facciata del comune, dovrebbe essere più specifico e citare qualcosa di più che due frasi pubblicate sul sito del Cerimoniale. Ad esempio, potrebbe citare il decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000 (“Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”), ma rischierebbe un autogol, dato che l’art. 12 del dPR dice chiaramente che “l’esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni”.
Nessun divieto, dunque.
Proviamo però a mettere da parte un momento gli atti aventi forza di legge (mettiamo il caso che - per gli addetti ai lavori - il Comune di Desio voglia diventare il fulcro dell’interessantissimo dibattito sul valore giuridico che stanno acquisendo gli atti di soft law, quali sono le faq del Cerimoniale), e andiamo avanti a leggere la fonte fornita dal sindaco: se la faq n. 13 vieta di esporre “bandiere o simboli privati”, cosa che la bandiera arcobaleno non è (lo sarebbe, ad esempio, quella di una squadra di calcio), la faq n. 14 vieta effettivamente di esporre “bandiere di partito o di associazioni o di movimenti o bandiere della pace” negli edifici pubblici. Qui si potrebbe dire che vieta di esporle negli edifici, cioè all'interno, ma non sulla facciata. Ma non serve nemmeno essere così precisi, perché la faq successiva, la 15, risolve il problema: “Se un Comune vuole manifestare adesione ad un movimento esponendone il vessillo, come può fare? Può esporre il vessillo rappresentativo del movimento dove vuole, ma non al fianco della bandiera nazionale o europea perché i vessilli e le bandiere dei movimenti non hanno il rango istituzionale che compete alle bandiere ufficiali e quindi non si possono mescolare senza ledere la dignità della bandiera nazionale tutelata dalle norme (L'art. 12 della Costituzione, la legge 22/98, il DPR 121/2000, l'art. 292 del Codice penale ed i principi generali del protocollo di Stato)”.
La bandiera arcobaleno era esposta ben lontana da quelle istituzionali, per cui non si poneva nessun rischio di ledere la dignità della bandiera nazionale. Quindi non è che il Comune non poteva tenerla lì, semmai – come del resto dice l’incipit della faq n. 15 – non voleva. Ed è discorso ben diverso.
Dicevo che i primi atti di una giunta sono i più interessanti, perché dicono molto dell’approccio al potere e al governo dei nuovi amministratori.
Qui il sindaco ha cercato di giustificare un provvedimento del tutto politico con un presunto obbligo giuridico, che si è rivelato inesistente. Sul fronte della trasparenza e della responsabilità politica, è un ottimo inizio.
[foto di Susanna Galimberti]